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 Sono il campione del mondoooooo!
 Group: DucatistaPosts: 2554 Location: Lonate Pozzolo (Va) Status:  | |
| CITAZIONE (Cooperman @ 2/11/2009, 23:33) CITAZIONE Cassazione, sez. II, sentenza 25.02.2004 , n. 3735 Principio: pagare la multa non comporta la inammissabilità del ricorso L'art. 203 del C.d.S., il quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione della ordinanza - ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 25 febbraio 2004, n. 3735, precisando che tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal successivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere ( ed ottenere ) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della opposizione alla ordinanza - ingiunzione. Piccolo OT: Ma come caxxo scrivono......io non sono nè un laureato nè un analfabeta ma devo rileggerla 4 volte x capire cosa c'è scritto, usare termini e farla + semplice no?! |
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